Gli esercizi commerciali (Parafarmacie) classificati in: Esercizio di Vicinato, medie strutture di vendita, Grandi strutture di vendita, autorizzati alla vendita di alcuni tipi di Medicinali come previsto dall’art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

Il legale rappresentante della parafarmacia/corner deve:

  1. comunicare al Ministero della salute, all’Agenzia italiana del farmaco, alla Regione, al Comune e al Servizio farmaceutico dell’ATS, l’inizio dell’attività di vendita dei medicinali OTC e SOP. Analoga comunicazione deve essere effettuata in caso di cessazione di attività o di eventuale trasferimento dei locali (art. 3 D.M. 09/03/2012, pubblicato nella G.U. 23/04/2012 n.95)
  2. comunicare al Servizio Farmaceutico dell’ATS le generalità e la data di inizio attività del farmacista o dei farmacisti operanti nella parafarmacia/corner con l’indicazione del farmacista responsabile del reparto di vendita dei medicinali e, eventualmente, del temporaneo sostituto; comunicando tempestivamente anche le eventuali collaborazioni con farmacisti liberi professionisti e le cessate collaborazioni (di seguito la modulistica predisposta)

 

Modulistica

 

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