Regione Lombardia, con Decreto n. 3649 del 14/03/2022, ha prorogato la scadenza per la presentazione delle domande per l’accesso agli interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico dal 15/03/2023 fino ad esaurimento fondi e ha predisposto un nuovo modello di domanda al fine di recepire le modifiche previste dalla DGR n 7536 del 21/11/2022.

Le modifiche riguardano in particolare:

- l’equiparazione tra i figli, come previsto dalla Legge 219/2012 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” che elimina dall'ordinamento le distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, affermando il principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli.

- la certificazione ISEE deve essere presentata all’atto della domanda;

- il contratto di affitto potrà essere cointestato;

Rimangono validi tutti gli altri requisiti come previsti dall’Allegato A del Decreto n. 3167/2020, qui sottoesposti.

 

Finalità e obiettivi

La misura è finalizzata a sostenere i genitori separati o divorziati attraverso l’erogazione di contributi economici per l’abbattimento del canone annuo di locazione in immobili adibiti a propria abitazione.

 

Soggetti destinatari

Sono soggetti destinatari della presente misura i coniugi con stato civile di separato, divorziato o che hanno in atto un procedimento di separazione giudiziale in corso di perfezionamento che soddisfano i seguenti requisiti:

  1. con figli nati o adottati con il coniuge separato o con l’ex coniuge:
    • minori o maggiorenni (solo se in carico ai genitori)
    • disabili minori o maggiorenni in carico ai genitori
  2. con un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 30.000,00
  3. residenti in Lombardia da 5 anni
  4. che non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto –legge 23 febbraio 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale
  5. intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato o di un contratto provvisorio per emergenza abitativa (es. residence, housing o altra tipologia di alloggio)

Possono accedere inoltre i genitori che si trovano a vivere in condizione di grave marginalità sociale e che risultano ospitati presso strutture di accoglienza o che vivono in condizioni precarie e non dignitose.

A favore dei genitori separati o divorziati in situazione di grave marginalità si prevede un contributo economico aggiuntivo finalizzato alla realizzazione di un progetto personalizzato di accompagnamento e di inclusione sociale.

 

Caratteristiche dell'agevolazione

Con la misura si fornisce sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati attraverso l’erogazione di contributi economici sul canone annuo di locazione in immobili adibiti a propria abitazione e/o per l’emergenza abitativa.

Il destinatario della misura può beneficiare di un contributo per la durata di un anno dalla data di approvazione della domanda:

  • per l’emergenza abitativa
  • per l’abbattimento del canone di locazione
  • per ambedue le tipologie di intervento

L’ammontare del contributo è pari al 40% della spesa sostenuta:

  • fino ad un massimo di € 2.500,00 nel caso di canone calmierato/concordato
  • sino ad un massimo di € 3.500,00 per l’emergenza abitativa o nel caso di canone a prezzo di mercato

Il contratto di locazione può essere:

  • provvisorio, nel caso di sostegno per l’emergenza abitativa e intestato al destinatario del beneficio;
  • regolarmente registrato e intestato al destinatario della misura;
  • Nel caso di contratto di affitto cointestato ai due coniugi prima della separazione o divorzio, il coniuge che mantiene la residenza nell’abitazione può far valere il contratto stesso per l’accesso alla misura.
  • È ammissibile al contratto di locazione il contratto di godimento di cooperativa a proprietà indivisa
  • Il destinatario può essere anche assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica ALER o di proprietà dei Comuni

Risultano ESCLUSI:

  • chi risulta moroso
  • chi ha beneficiato di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole

In caso di genitore separato o divorziato in condizione di grave marginalità è riconosciuto, a seguito della definizione del progetto personalizzato e del patto di corresponsabilità:

  • il contributo per l’emergenza abitativa o per l’abbattimento del canone di locazione biennale (invece che per la durata di un anno)
  • un contributo aggiuntivo annuo fino a € 1.000,00 (anch’esso della durata massima di due anni)

Il genitore autocertifica nella domanda lo stato di precarietà e l’ATS valuta la possibilità di definire un progetto personalizzato di accompagnamento per il reinserimento sociale.

 

Presentazione delle domande

I destinatari, in possesso dei requisiti, possono presentare domanda esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi on line all’indirizzo www.bandi.servizirl.it seguendo le procedure richieste per l’accesso ai Bandi online.

I richiedenti possono presentare la domanda anche firmata in originale cartaceo e allegare il file, dopo aver effettuato la scansione.

Al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione anch’essa caricata elettronicamente sul Sistema Informativo:

  • copia del contratto provvisorio presso residence/housing/altra tipologia di alloggio (nel caso di sostegno abitativo per l’emergenza abitativa)

oppure

  • copia del contratto di locazione, regolarmente registrato, in essere. Tale copia deve essere presentata da parte del richiedente che è già intestatario di un contratto di locazione; nel caso in cui il richiedente non abbia ancora provveduto al perfezionamento del contratto, dovrà comunque allegarlo sulla piattaforma Bandi online entro 6 mesi dalla presentazione della domanda

oppure

  • copia di entrambi i contratti sopraindicati nel caso in cui il richiedente sottoscriva, dopo aver alloggiato durante il periodo di emergenza abitativa presso residence/housing/altra tipologia di alloggio, un regolare contratto di locazione

Nel caso in cui la separazione giudiziale non fosse ancora perfezionata si potrà fornire copia del primo verbale di udienza del Giudice.

Nel caso di domanda di rientro nella famiglia di origine il/la richiedente deve inoltre allegare:

  • se si tratta di un periodo temporaneo, il contratto di locazione che deve riferirsi ad un’abitazione diversa
  • se il rientro è definitivo, il contratto di locazione, relativo all’abitazione condivisa con uno o più membri della famiglia di origine

Nel caso di genitore che autocertifica nella domanda lo stato di precarietà, l’ATS valuta la possibilità di definire un progetto personalizzato di accompagnamento per il reinserimento sociale.

Tale progetto, predisposto a cura degli operatori territoriali (es. ASST, Comuni, Enti ospitanti ecc.), dovrà essere allegato nella piattaforma Bandi on line entro 6 mesi dalla presentazione della domanda.

Lo stato di precarietà del genitore, pur non essendo stato dichiarato all’atto della domanda, può essere però rilevato dall’ATS anche durante l’attuazione del beneficio.

Nel caso quindi di accettazione da parte del genitore dell’attivazione del progetto, è necessario che lo stesso alleghi alla pratica in corso il consenso.

 

Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

La procedura è di tipo valutativo a sportello da parte delle ATS sulla base dei requisiti previsti per i destinatari fino ad esaurimento delle risorse.

 

Verifica di ammissibilità delle domande

Le ATS attuano la presente misura tramite la verifica dei requisiti previsti per l’ammissione al beneficio dei destinatari e la verifica della completezza dei documenti allegati a corredo della domanda.

Dalla presentazione della domanda e dei relativi allegati su Bandi on line da parte dei destinatari possono intercorrere fino a 6 mesi prima che venga approvato l’accesso definitivo al beneficio (durata massima per allegare il contratto regolarmente registrato e, se del caso, il progetto personalizzato).

 

Valutazione delle domande, concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

La valutazione delle domande prevede - da parte dell’ATS - un’istruttoria tecnica e un esame di natura economico-finanziaria, che si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione prevista dal presente atto.

Tale termine si interrompe:

  • nel caso di domande assoggettate a controllo
  • nel caso di necessità di ulteriori elementi necessari al fine della valutazione da parte delle ATS

L’ATS, dopo aver valutato l’ammissibilità delle domande:

  • stabilisce l’ammontare e la durata del contributo da assegnare ai singoli richiedenti sulla base della tipologia ed entità dell’agevolazione spettante
  • provvede a comunicare l’esito dell’istruttoria ai richiedenti tramite la piattaforma informatica

 

Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

Il contributo è riconosciuto per 1 o 2 annualità; in caso di contratto inferiore all’anno lo stesso è calcolato proporzionalmente alla durata del contratto.

Il contributo viene erogato al richiedente dall’ATS con le seguenti modalità, a seconda della tipologia dell’agevolazione spettante:

  • una quota pari al 50% dell’ammontare concesso, entro 30 giorni dall’approvazione della domanda con documentazione completa
  • la rimanente quota a saldo, a seguito di autocertificazione della permanenza nell’abitazione indicata dal contratto regolarmente registrato, entro l’anno di durata del beneficio. Per l’emergenza abitativa previa presentazione della fattura o ricevuta di pagamento che dimostra la permanenza dichiarata in sede di domanda nella abitazione/alloggio

Nel caso di genitori in condizione di grave marginalità:

  • la quota del 50% corrisponde all’ammontare concesso per il canone di locazione e/o per l’emergenza abitativa relativo alla prima annualità, sommato al contributo concesso per la realizzazione del progetto durante il primo anno. L’importo complessivo viene liquidato dalla ATS entro 30 giorni dall’approvazione della domanda con documentazione completa
  • la rimanente quota a saldo, a seguito di autocertificazione della permanenza nell’abitazione indicata dal contratto nonché di valutazione da parte degli Enti territoriali competenti dell’esito del progetto, viene liquidata dall’ATS entro il secondo anno di durata del beneficio, previa presentazione della fattura o ricevuta di pagamento che dimostra la permanenza dichiarata in sede di domanda nella abitazione/alloggio.

 

Riferimenti per informazioni e segnalazioni

ATS Insubria per informazioni relative al bando:

  • Alberio Giovanna:
    • Tel: 0332277225
    • Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • Mocchetti Silvia:
    • Tel: 0332277729
    • Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Riferimenti per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma:

Bandi online Sistema Agevolazioni scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

 

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