L’ attuale normativa in ordine all’utilizzo di attrezzature specifiche prevede l’istituzione di un registro regionale dei lavoratori abilitati all’utilizzo delle attrezzature di lavoro (ex art.73 D.Lgs. 81/08).
Le aziende formatrici trasmettono copia dei registri dei formandi idonei (al termine di ogni corso) al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS.
In ATS Insubria è stata creata una casella di posta elettronica dove è possibile inviare i suddetti dati.
La trasmissione dei dati relativi ai partecipanti idonei, dovrà avvenire secondo il tracciato elettronico previsto dalla normativa IN FORMATO EXCEL, FONT ARIAL 12 - MAIUSCOLO. (link al modello registro elettronico)
Si riporta di seguito l’indirizzo di posta elettronica a cui inviare i registri.
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Elenco attrezzature
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili
- Gru a torre
- Gru mobili
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:
- Carrelli semoventi a braccio telescopico
- Carrelli industriali semoventi
- Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi
- Trattori agricoli o forestali
- Macchine movimento terra:
- Escavatori idraulici
- Escavatori a fune
- Pale caricatrici frontali
- Terne
- Autoribaltabile a cingoli
- Pompa per calcestruzzo
Prerequisito necessario per accedere al corso
Maggiore età ovvero adempimento dell’obbligo formativo.
Target / Destinatari
Tutti gli addetti alla conduzione delle attrezzature indicate dall’ Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (compresi i Datori di Lavoro e i soggetti di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008).
Per i lavoratori del settore agricolo vedi "formazione pregressa".
Soggetti formatori
Sia per il corso di formazione che per quello di aggiornamento:
- le Regioni e le Province
- il Ministero del lavoro
- INAIL
- le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate
- gli ordini o collegi professionali
- le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici di attrezzature per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni regione provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita in data 20.03.2008 e pubblicata su GURI del 20 gennaio 2009
- i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20.03.2008 e pubblicata su GURI del 20 gennaio 2009
- gli enti bilaterali, entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione
- le scuole edili costituite nell’ambito degli organismi paritetici di cui al precedente punto
Tutti i soggetti formatori precedentemente elencati devono comunque essere in possesso dei requisiti minimi previsti in allegato I dell'Accordo Stato regioni n. 53/2012. Se i soggetti formatori sopra elencati intendono avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nel modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma.
Docenti / Formatori
Le docenze dovranno essere effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui alla precedente lettera f), in possesso dei requisiti sopra richiamati.
Metodologia didattica
La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori. La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008. Si privilegiano le metodologie “attive”, che comportano la centralità dell’allievo nel percorso di apprendimento, il cui scopo risulta quello di garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali e prevedendo dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte dell’allievo dell’attrezzatura nelle condizioni di utilizzo normali e anormali prevedibili (guasto, ad es.), comprese quelle straordinarie e di emergenza. Devono essere inoltre favorite le metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti. N.B.: Ai fini dell’abilitazione dei conduttori delle attrezzature, è riconosciuta la formazione in modalità e-learning esclusivamente per la parte di formazione generale concernente rispettivamente i moduli giuridico/normativo e tecnico.
E-Learning
La formazione via e-Learning. Si potrà ricorrere alla modalità e-Learning in presenza e nel rispetto delle seguenti condizioni:
- Sede e strumentazione: La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l’azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l’utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo
- Programma e materiale didattico formalizzato: Il progetto realizzato dovrà prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni: 1) titolo del corso; 2) ente o Soggetto che lo ha prodotto; 3) obiettivi formativi; 4) struttura, durata e argomenti trattati nelle Unità Didattiche; 5) regole di utilizzo del prodotto; 6) eventuali modalità di valutazione dell’apprendimento; 7) strumenti di feedback
- Tutor: Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Il tutor deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Valutazione: Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione ‘in itinere” possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell’azione formative
- Durata: Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, quale va ripartito su unità didattiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l’intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l’e-Learning
- Materiali: Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari. Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L’accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso)
Contenuti del corso
I requisiti minimi dei programmi dei corsi di formazione e la loro valutazione sono quelli previsti negli allegati da III a X dell'Accordo stato regioni n. 53/2012.Il modulo giuridico normativo di cui ai singoli allegati del presente accordo deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili. Esso è riconosciuto come credito formativo per i corsi di specifica abilitazione di altre attrezzature di lavoro simili.
Organizzazione del corso
Devono essere presenti i seguenti requisiti:
- individuazione di un responsabile del progetto formativo che può essere anche il docente
- tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso
- numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 24 unità
- per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi)
- le attività pratiche dovranno essere effettuate in area idonea, come previsto in allegato I dell'Accordo stato regioni n. 53/2012, al fine di movimentare/utilizzare l’attrezzatura di che trattasi in modo adeguato
- assenze ammesse: massimo il 10% del monte orario complessivo
Durata del corso
Vedi estratto Allegato III - Accordo Stato Regioni n. 53/2012.
Aggiornamento
Quinquennale. Durata minima: 4 ore di cui almeno 3 ore di pratica.
Verifica dell'apprendimento
Al termine dei moduli, secondo le modalità stabilite ad ogni punto 4 degli allegati da III a X, devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. L’elaborazione di ogni singola prova è competenza del relativo docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo. L’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, al fine di costituire uno specifico registro informatizzato.
Attestazione di adempimento all'obbligo formativo e validità del titolo ottenuto
Gli attestati di abilitazione (che fanno parte del curriculum formativo del lavoratore) vengono rilasciati, sulla base dei verbali redatti dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato o dai soggetti formatori in precedenza elencati, che provvedono alla custodia/archiviazione della documentazione relativamente a ciascun corso.
Gli attestati di abilitazione devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
- denominazione del soggetto formatore
- dati anagrafici del partecipante al corso
- specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del presente accordo e relativo monte ore frequentato
- periodo di svolgimento del corso
- firma del soggetto formatore che a tal fine può incaricare anche il docente
Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.
Formazione pregressa
Dall’entrata in vigore dell’accordo, 12 marzo 2013, sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:
- corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento
- corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento (4 h di cui almeno 3h di pratica) entro il 12 marzo 2015
- corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro il 12 marzo 2015 siano integrati tramite il modulo di aggiornamento (4 h di cui almeno 3h di pratica) e verifica finale dell’apprendimento
Gli attestati dì abilitazione conseguenti ai corsi di cui ai precedenti punti a), b) e c) hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c).
Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima del 13 marzo 2013, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante:
- elenco dei partecipanti (con firme)
- nominativi e firme dei docenti
- contenuti
- ora di inizio e fine
- esiti della valutazione teorica e dell’esercitazione pratica
La documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso, il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione.
N.B.: Gli operatori che non hanno aggiornato la formazione entro il 12.03.2015 non possono utilizzare l'attrezzatura finché non frequentano il corso di aggiornamento di cui sopra e conseguono il certificato di abilitazione. I lavoratori del settore agricolo che alla data del 12 marzo 2013 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento (4 h di cui almeno 3h di pratica) da effettuarsi entro 5 anni dal 12 marzo 2012.