ART. 258 COMMA 3 del d.lgs. 81/08: possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 2, lettera h) della legge n. 257/92.
ADDETTO ALLA BONIFICA DA AMIANTO: operatore addetto ai lavori di bonifica delle aree interessate alla presenza di amianto.Formazione dedicata alla sensibilizzazione alla sicurezza e consapevolezza del rischio; al corretto utilizzo di attrezzature e dispositivi di protezione individuale; alla conoscenza delle procedure operative.
CORDINATORE ADDETTO ALLA BONIFICA DA AMIANTO: operatore con compiti di direzione delle attività del cantiere di bonifica. Formazione dedicata alla comunicazione con le figure presenti in cantiere; prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza.
Soggetti formatori
Centri di formazione professionale riconosciuti dalla Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro di Regione Lombardia secondo quanto stabilito dal Direttore Generale della Direzione Generale Sanità Regione Lombardia n. H/7676 del 27 marzo 2000.
Rimane in capo alle ASL la verifica dell'apprendimento e il rilascio dell'attestato di abilitazione previsto dal D.P.R. 8 agosto 1994.
Contenuti minimi del corso
- ADDETTO: alternanza tra forme di esercitazioni e lezioni frontali (vedi punto A allegato 9 PRAL)
- COORDINATORE: simulazione di casi, soluzione a problemi (vedi punto B allegato 9 del PRAL)
Durata minima del corso
- ADDETTO: 30 ore minimo da svolgere in un periodo non superiore a 5 settimane
- COORDINATORE: 50 ore minimo da svolgere in un periodo non superiore a 7 settimane
Aggiornamenti
Quinquennale. (vedi punto C Allegato 9 del PRAL)