Soggetti formatori
Formazione a cura del datore di lavoro anche rispetto alle conoscenze linguistiche. La formazione dei lavoratori deve prevedere una pianificazione del progetto formativo.
Può essere effettuata presso:
- Organismi Paritetici, Enti Bilaterali
- Scuole Edili
- Soggetti formatori accreditati
- Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro o dei Lavoratori
Nota dell'Accordo Stato - Regioni n. 221 del 21/12/2011: i corsi di formazione per lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici.
Docenti formatori
I docenti, interni o esterni all’azienda, devono dimostrare di possedere i "REQUISITI DEL FORMATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO".
Metodologia E-Learning
Possibile solo per:
- formazione generale
- aggiornamenti
Non ammessa per la formazione specifica. I lavoratori del settore sanità possono effettuare la formazione specifica in modalità e-learning (decreto Direzione Generale Sanità Regione Lombardia n.10087 del 6/11/2013).
Per la modalità e-learning per formazione specifica si veda il punto 12.7 dell’allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 19/8/2016.
Contenuti minimi del corso
Vedi punto 4 dell'Accordo Stato - Regioni n. 221 del 21/12/2011. Il percorso formativo di cui al punto 4 dell'Accordo Stato- Regioni sopra citato è ritenuto valido anche per i lavoratori di cui all'art. 21 del D.Lgs. 81/08.
Durata minima del corso
- Formazione generale: 4 ore
- Formazione specifica: in base alla classificazione delle macro-categorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 - 2007 (vedi allegato II dell'Accordo Stato - Regioni n. 221 del 21/12/2011):
- Rischio basso: 4 ore
- Rischio medio: 8 ore
- Rischio alto: 12 ore
Riconoscimento formazione pregressa
L'Accordo Stato - Regioni n. 221 del 21/12/2011 definisce i requisiti per il riconoscimento della formazione pregressa.
Aggiornamento
Quinquennale. Durata minima 6 ore per tutte le fasce di rischio.