La Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" prevede che:
"Art. 2, comma 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. (5)" "Art. 2, comma 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. (5)" "Art. 2, comma 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (5)"
L'Agenzia con deliberazione n. 428 del 8 agosto 2017 ha adottato il "Regolamento attuativo sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi" L'Art. 4, comma 7 del predetto Regolamento prevede che "In caso di inerzia dei responsabili dei procedimenti, la Direzione Aziendale ha individuato nel Direttore U.O.C. Affari Generali l’organo al quale vengono attribuiti i prescritti poteri sostituivi per l’adozione del provvedimento finale. L’interessato può rivolgersi al Direttore UOC Affari Generali, affinché, concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto per il rispettivo provvedimento formalizzando pedissequa richiesta all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.ats-insubria.it."
Si riporta infine il link alla Sezione "Pagamenti dell'Amministrazione" nella quale sono indicati i riferimenti bancari e postali per corrispondere eventuali diritti/costi IBAN e pagamenti informatici; nonché la nuova modalità di pagamento elettronico PagoPA.
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