Assistenza sanitaria all’estero - Cure transfrontaliere

L’Italia con D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 38, ha recepito la direttiva 2011/24/UE riguardante l'applicazione dei diritti degli assistiti in relazione all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

I cittadini iscritti al SSN che necessitano di prestazioni, prescrivibili a carico del servizio sanitario, possono fruire delle stesse in un altro Stato dell’Unione Europea ottenendo successivamente in Italia il rimborso dei costi sostenuti, in misura corrispondente alle tariffe regionali vigenti per le medesime prestazioni.

Si evidenzia che la predetta normativa si applica unicamente negli Stati della Comunità Europea.

Sono esclusi: Norvegia - Islanda - Liechtenstein – Svizzera e gli Stati extraeuropei.

Si precisa che la direttiva NON si applica a:

  • servizi assistenziali di lunga durata il cui scopo sia di sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine
  • assegnazione ed accesso agli organi ai fini dei trapianti di organo
  • programmi di vaccinazione contro le malattie contagiose, volti esclusivamente a proteggere la salute della popolazione nel territorio nazionale e subordinati ad una pianificazione e a misure di attuazione

ATS provvede esclusivamente alla liquidazione dei rimborsi.

Per la presentazione delle richieste di autorizzazione e di successivo rimborso – modulistica in allegato - i richiedenti devono rivolgersi ai Distretti ASST territorialmente competenti con riferimento alla residenza dell'assistito.

Si raccomanda di rivolgersi sempre preventivamente ai competenti Uffici Distrettuali ASST per ricevere dettagliate indicazioni e verificare e quantificare i rimborsi ottenibili per le specifiche prestazioni.

È prevista la preventiva autorizzazione OBBLIGATORIA nei seguenti casi (art. 9 D. Lgs. 38/2014):

  • ricovero del paziente per almeno una notte
  • utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale
  • cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione
  • cure erogate da un prestatore di assistenza sanitaria che potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualità o alla sicurezza dell’assistenza

Gli assistiti che hanno fruito di assistenza sanitaria transfrontaliera hanno diritto al rimborso dei costi sostenuti se le prestazioni sanitarie fruite sono comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza e in misura corrispondente alle tariffe regionali vigenti al netto della compartecipazione alla spesa (ticket sanitario) secondo la normativa vigente.

In ogni caso, tale rimborsò non può superare il costo effettivo sostenuto.

 

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