Disposizioni riguardanti i soggetti in entrata in Italia e i lavoratori transfrontalieri
L’art. 1 del DM n. 120 del 17 marzo 2020 prevede che al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 tutte le persone fisiche in entrata in Italia, tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni.
La segnalazione può essere effettuata al seguente indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Persiste l’obbligo, In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità Sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati (per ATS Insubria 800769622).
Si specifica che Il provvedimento previsto dal DM n. 120/2020 non si applica a personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie e ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora (come stabilito dall’art. 1 comma 1 del successivo DM n. 122 del 18 marzo 2020).

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