Condizioni di esenzione per reddito e/o per status (disoccupazione e altro) dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (vd. anche tabella riassuntiva allegata)

  • E01: soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni); rende esenti dal ticket  per la specialistica ambulatoriale, non per l’assistenza farmaceutica;
  • E02: disoccupati – e loro familiari a carico -  con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);
  • E03: titolari di assegno (ex pensione) sociale - e loro familiari a carico - (art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni); 
  • E04: titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni  -  e loro familiari a carico  -  con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni). Si precisa che non si tratta di una categoria di pensione specifica, bensì di un trattamento integrativo al “minimo” individuato annualmente dall’Inps (ad es. per l’anno 2018, titolari di pensioni inferiori ad € 507,42/mensili in possesso di determinati requisiti).
  • E05: Cittadini di età superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo compreso tra 36.151,98 euro e 38.500,00 euro; validità regionale, rende esenti dal ticket  per la specialistica ambulatoriale, non per l’assistenza farmaceutica;
  • E11: Soggetti minori di età sino a 14 anni, indipendentemente dal reddito; (Validità regionale)
  • E12: Disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego e familiari a loro carico, con reddito complessivo familiare lordo pari o inferiore a 27.000 euro, per il periodo di durata di tale condizione (DGR n. 4380/2012) - Validità regionale (dal 01.01.2013)
  • E13: Lavoratori in mobilità e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione lorda, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare dell’INPS n.19 del 30.1.2015 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione. (DGR n. 313/2013) - Validità regionale (dal 01.01.2013)
  • E13: Lavoratori in cassa integrazione straordinaria e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione lorda, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare dell’INPS n.19 del 30.1.2015 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione (DGR n. 313/2013) - Validità regionale (dal 01.01.2013)
  • E13: Lavoratori in cassa integrazione in deroga e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione lorda, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare dell’INPS n. 19 del 30.01.2015 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione (DGR n. 313/2013) – Validità regionale (dal 01.01.2013)
  • E13: Lavoratori in contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione lorda, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare dell’INPS n.19 del 30.01.2015 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione (DGR n. 313/2013) -  Validità regionale (dal 01.01.2013)
  • E14: Cittadini di età uguale o superiore a 66 anni e appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a 18.000 euro – Validità regionale solo per assistenza farmaceutica (dal 31.03.2014)
  • E15: Cittadini assistiti dal Sistema Sanitario Lombardo con reddito familiare fiscale annuale non superiore a Euro 18.000, e loro familiari a carico possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento del ticket aggiuntivo (il cosidetto “super ticket”). – Validità regionale solo per prestazioni di specialistica ambulatoriale (dal 15.10.2015).

n.b. il super ticket è stato abolito da Regione Lombardia con decorrenza 1 marzo 2020.

 

  • E30: Cittadini affetti da patologie croniche e trapiantati appartenenti a nucleo familiare con  reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente, non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 al D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche.- Validità regionale dal 18.11.2014  solo per assistenza farmaceutica
  • E40: Cittadini affetti da malattie rare appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente, non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 al D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche.- Validità regionale dal 18.11.2014 solo per assistenza farmaceutica
  • E99: Cittadini che abbiano subito danni (abitazione/luogo di lavoro) a seguito del sisma avvenuto in Lombardia nel 2012 (DGR 4048/2012)- Validità regionale

 

n.b. nel caso in cui la esenzione preveda più condizioni, per poterne fruire correttamente occorre che tali condizioni siano tutte presenti.

  1. E01/E05: devono essere presenti sia la condizione di età, sia quella riferita al limite di reddito previsto.
  2. E02/E12: devono essere presenti sia la condizione della disoccupazione, sia quella riferita al limite di reddito previsto.

 

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